RIAPERTO IL CONTO TERMICO 3.0 CON INVIO DELLE RICHIESTE

 

Dal 13 aprile ha riaperto il portale per l’efficientamento energetico degli edifici, sospeso dal 3 marzo scorso

 

Da lunedì 13 aprile 2026, alle ore 12:00 ha riaperto Conto Termico 3.0, l’incentivo gestito dal GSE per gli interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici.

 

Il Portaltermico 3.0 per l’accesso agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 era attivo dal 2 febbraio 2026, ma con un comunicato stampa diffuso il 3 marzo 2026, il GSE ne annunciava la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo. La riapertura vale esclusivamente per le richieste in accesso c.d. diretto, ovvero effettuate entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, e non anche per le richieste a prenotazione, facoltà riservata alla Pubblica Amministrazione e agli enti del terzo settore. Di conseguenza, fino a eventuale nuova comunicazione del GSE, potranno richiedere l’incentivo tutti i soggetti ammessi – privati, imprese, P.A., enti del terzo settore – solo a intervento già concluso.

Le regole operative del Conto Termico 3.0, relative al D.M. 07/08/2025, sono state ufficialmente approvate il 19 dicembre 2025 ed è in vigore dal in vigore dal 25 dicembre (27 dicembre) 2025.

 

Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 è un incentivo introdotto dal decreto MASE 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, corrispondente a un contributo a fondo perduto destinato a tutti i soggetti (persone fisiche, imprese, comunità energetiche rinnovabili, enti del Terzo settore, ecc.) per interventi finalizzati a:

-         incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione;

-         produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad alta efficienza e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

 

Soggetti interessati

Possono beneficiare degli incentivi:

- i soggetti titolari di diritto di proprietà (denominati soggetti ammessi) e/o;

- i soggetti che abbiano la disponibilità, in quanto titolari di altro diritto reale o personale di godimento, dell’edificio ove l’intervento deve essere realizzato (denominati soggetti ammessi equiparati). Questi ultimi possono presentare istanza, previa autorizzazione da parte del proprietario.

I soggetti beneficiari degli incentivi in esame sono distinti a seconda delle predette principali categorie:

incremento efficienza energetica edifici (art. 5):

a) Amministrazioni Pubbliche. Sono assimilabili alle Amministrazioni Pubbliche gli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, che non svolgono attività di carattere economico;

b) soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (edifici o unità immobiliari in categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C, esclusi C/6 e C/7, gruppo D, escluso D/9, gruppo E, esclusi E/2, E/4 e E/6).

produzione energia termica da fonti rinnovabili (art. 8):

a) Amministrazioni Pubbliche. Sono assimilabili alle Amministrazioni Pubbliche gli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;

b) soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario e su edifici appartenenti all’ambito residenziale (edifici o unità immobiliari in categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10).

 

Interventi agevolati

Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, l’art. 5 del D.M. 7 agosto 2025 dispone che sono agevolabili i seguenti interventi:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;

- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;

- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;

- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Per quanto riguarda gli interventi di produzione di energia termica, l’art. 8 del D.M. 7 agosto 2025 dispone che sono agevolabili i seguenti interventi:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 mq, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

- sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

 

Misura dell’agevolazione

L’incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente.

Di norma non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le PA che per i privati. Per le imprese varia dal 25% al 65%.

Può arrivare fino al 100% delle spese per i comuni come meno di 15.000 abitanti e specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA).

E’ erogato in rate annuali costanti (2–5 anni); viene versato in un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a 15.000 euro.

 

Presentazione delle domande

Dalle ore 12:00 di lunedì 13 aprile riapre la piattaforma Portaltermico 3.0 dove i soggetti interessati possono presentare le domanda al GSE, attraverso la sola modalità c.d. di accesso diretto, ovvero effettuate entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, e non anche per le richieste a prenotazione, facoltà riservata alla Pubblica Amministrazione e agli enti del terzo settore. Di conseguenza, fino a eventuale nuova comunicazione del GSE, potranno richiedere l’incentivo tutti i soggetti ammessi – privati, imprese, P.A., enti del terzo settore – solo a intervento già concluso.

Per le imprese resta disponibile, all’interno del Portale, l’apposita funzionalità per la presentazione della domanda per la “valutazione preliminare imprese”. Infatti, le imprese sono tenute a trasmettere, prima dell’avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, secondo le procedure indicate nelle Regole applicative. La richiesta non costituisce in alcun modo una prenotazione dell’incentivo.

La pratica richiede la documentazione tecnica, le fatture di acquisto, le ricevute di pagamento e la dichiarazione di fine lavori.

Infine, il GSE informa che il 15 aprile sarà pubblicato nella sezione dedicata il catalogo degli apparecchi prequalificati, ovvero un elenco di apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, conformi ai requisiti tecnici del decreto Conto Termico 3.0.

 

 

13/04/2026

 

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